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Circolari Unindustria |
mercoledì 13 febbraio 2008 |
Bologna 11 febbraio 2008 Protocollo n° 214/2008/U ALLE AZIENDE ASSOCIATE Oggetto Sentenze in materia sindacale e previdenziale Si comunica che è aggiornata la pagina web, all’interno del sito internet di Unindustria Bologna all’indirizzo www.unindustria.bo.it (servizi – sentenze in materia sindacale e previdenziale), riguardante i commenti a significative sentenze in materia sindacale e previdenziale. Fra le altre vengono commentate sentenze riguardanti: - Disabili – periodo di prova- licenziamento – motivi;
- Sciopero - sostituzione dipendenti
- Licenziamento per falsa sottoscrizione scheda presenza – Illegittimità
- Licenziamento – contestazione dell’addebito, controdeduzioni scritte ed audizione del lavoratore
- Infortunio in itinere
- Lavoro straordinario e accertamento della relativa quantità
- Concorrenza sleale - obblighi di fedeltà – licenziamento
- Discredito gettato sull’azienda - licenziamento
- Evasione contributiva ed omissione contributiva
- Omissione o falsità di registrazione o denunce obbligatorie
La pagina di cui all’oggetto sarà aggiornata periodicamente così da poter rispondere anche ai quesiti più ricorrenti ed attuali. Con i migliori saluti. il Direttore Generale Cesare Bernini Scarica la circolare 214 completa
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Circolari Unindustria |
sabato 09 febbraio 2008 |
Bologna 5 febbraio 2008 Protocollo n° 187/2008/U Oggetto Risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008 Ritenute in eccesso - rimborso Con la Risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in tema di ritenute versate in eccesso, trattenute dal sostituto d'imposta in assenza di dichiarazione originaria per caso d’esonero del contribuente. I contribuenti, che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi, possono recuperare le eventuali maggiori ritenute trattenute dal sostituto d'imposta presentando regolare istanza di rimborso al competente ufficio locale delle Entrate entro quarantotto mesi da quando le stesse sono state operate. Il caso La risoluzione nasce da un interpello presentato da un Caaf, il quale evidenzia che nel corso del 2007, in sede di predisposizione del modello Unico, è emerso che alcuni contribuenti legittimamente non hanno presentato l’anno precedente la dichiarazione dei redditi, non rientrando tra i soggetti obbligati alla presentazione (infatti l'Irpef lorda diminuita delle ritenute non risultava essere superiore a 10,33 euro). Il problema posto all'attenzione dell'Amministrazione fiscale scaturisce dalla circostanza che alcuni sostituti d'imposta, nell'operare le ritenute, non hanno attribuito correttamente le deduzioni per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari, trattenendo così importi maggiori del dovuto. Per recuperare le somme trattenute in eccesso, secondo il Caaf istante, i contribuenti interessati possono comunque presentare istanza di rimborso entro 48 mesi da quando queste sono state trattenute, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione. (segue...) Scarica la circolare 187 completa
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Circolari Unindustria |
venerdì 08 febbraio 2008 |
Bologna 4 febbraio 2008 Protocollo n° 182/2008/U Oggetto Modalità di richiesta delle detrazioni d’imposta da parte dei lavoratori - Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta per l’anno 2008. MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 221, Legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha introdotto alcune modifiche all’articolo 23 del D.P.R. n.600/1973. Le novità riguardano le modalità con cui i lavoratori dipendenti (ovvero i collaboratori coordinati continuativi) possono richiedere le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia al proprio datore di lavoro. In particolare, da quest’anno, è stabilito che il lavoratore, per beneficiare delle detrazioni d’imposta, deve: - dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;
- ndicare, necessariamente, il codice fiscale dei soggetti per i quali intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.
Il sostituto d’imposta, quindi, quale condizione essenziale per riconoscere i benefici fiscali ai lavoratori, deve acquisire dagli stessi, per ogni anno, un’apposita dichiarazione. Si ricorda che in precedenza era sufficiente ottenere la dichiarazione all’inizio del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare eventuali variazioni che incidessero nella determinazione delle detrazioni spettanti. L’altra novità prevista dalla Legge Finanziaria 2008 istituisce l’obbligo di indicare i codici fiscali dei soggetti per i quali il lavoratore intende usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12, del TUIR.Al riguardo si evidenzia che il Modello 770/2008 Semplificato richiede già di comunicare i dati relativi ai familiari che, nel 2007, sono stati fiscalmente a carico del sostituito (lavoratore), ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni, con l’indicazione del grado di parentela, del codice fiscale, del periodo di spettanza e della percentuale di detrazione attribuita. Scarica la circolare 182 completa
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giovedì 07 febbraio 2008 |
Bologna 5 febbraio 2008 Protocollo n° 181/2008/U Oggetto Cassa integrazione guadagni - Indennità di mobilità - Importi massimi mensili per l’anno 2008. A decorrere dall’1 gennaio 2008 gli importi massimi mensili dell’integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, nonché dell’indennità di mobilità, spettante nei primi 12 mesi, sono i seguenti: - Euro 858,58 (al netto della riduzione del 5,84%: Euro 808,44), in caso di retribuzione globale mensile non superiore a Euro 1.857,48.
- Euro 1.031,93 (al netto della riduzione del 5,84%: Euro 971,67), in caso di retribuzione globale mensile superiore a Euro 1.857,48.
Con i migliori saluti il Direttore Generale Cesare Bernini Scarica la circolare 181 completa
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giovedì 07 febbraio 2008 |
Bologna, 4 febbraio 2008 Protocollo n° 173/2008/U
Con effetto dal 1° gennaio 2008 i minimali giornalieri retributivi da prendere a base per la determinazione dei contributi e premi dovuti agli Enti assicuratori hanno subito un aumento dell’1,7% dovuto all’applicazione della variazione percentuale valutata dall’ISTAT. - Minimali di retribuzione giornaliera A decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2008, il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione deve essere adeguato, se inferiore, a:
- € 116,58 per i dirigenti dei settori industria, commercio;
- € 42,14 per gli impiegati, operai, lavoratori a domicilio.
Per i lavoratori a tempo parziale, il limite minimo è così determinato: (minimale giornaliero x giornate lavorative settimanali ad orario normale): ore settimanali contrattuali Es.: (Euro 42,14 x 6) : 40 = Euro 6,32 orarie.
- Contributo aggiuntivo I.V.S. (1%) A decorrere dall’1 gennaio 2008, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori interessati deve essere applicata sulla quota di retribuzione lorda eccedente il limite annuo di € 40.765,00, equivalente a € 3.397,00 mensili.
- Massimale annuo della base contributiva e pensionabile . Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a far data dall’1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, i contributi dovuti all’INPS per l’anno 2008 si calcolano fino al tetto massimo di € 88.669,00.
- Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria . L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari, per l’anno 2008, a € 1.843,90.
- Regolarizzazione relativa al mese di gennaio Le aziende che, per i versamenti dei contributi relativi al mese di gennaio 2008, non hanno potuto tenere conto dei suddetti aggiornamenti potranno effettuare la regolarizzazione entro il 16 maggio p.v.
Scarica la circolare 173 completa
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