giovedì 29 luglio 2010
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Circolari Unindustria martedì 03 febbraio 2009

Bologna, 4 febbraio 2009
Protocollo n° 252/2009/U


Alla c.a. del Responsabile Risorse Umane e
Amministrazione del Personale

Oggetto
Autoliquidazione dei premi INAIL 2008- 2009

Il 16 febbraio 2009 scade il termine per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031 – ex modello 10 SM). In merito l’INAIL ha scandito diversi termini di presentazione del modello 1031 e, più precisamente:
  • 16 febbraio per la presentazione cartacea;
  • 16 marzo per l'invio telematico a mezzo Internet (invio di file) o con il servizio internet ALPI On Line.
Indipendentemente dalla scelta fatta per la presentazione del modello, il pagamento deve essere effettuato, tramite mod. F24, da tutte le aziende entro il 16 febbraio 2009

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Circolari Unindustria lunedì 02 febbraio 2009

Bologna 3 febbraio 2009
Protocollo n° 237/2009/U


Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante

Oggetto
C.C.I.A.A. – Contributi a favore delle imprese operanti nella provincia di
Bologna per investimenti finalizzati allo sviluppo dell’informatizzazione e del
commercio elettronico.

Rammentiamo alle aziende associate che il

28 febbraio 2009

è l’ultimo giorno valido per la presentazione delle domande relative al bando per la concessione di contributi agli investimenti per l’informatizzazione dei propri processi e per lo sviluppo del commercio elettronico, secondo quanto previsto nel regolamento riportato sul sito della CCIAA (www.bo.camcom.it).

Desideriamo evidenziare che la data sopraindicata costituisce l’ultima scadenza, in quanto il bando non sarà ripetuto nel 2009.

L’agevolazione viene erogata sugli investimenti effettuati nel semestre precedente (ovvero dal 1/7/2008 al 31/12/2008).

Rimane sempre fondamentale, oltre alle incombenze definite nel regolamento, essere in possesso di regolare fattura e di copia del versamento di almeno il 30% del valore imponibile, relativo agli investimenti effettuati, riportanti sempre le date ricomprese nel semestre di riferimento.

Ricordando che l’agevolazione prevede un incentivo, a fondo perduto, pari al 20% dell’imponibile sulle spese ammissibili, salvo riparto prevedibile per l’alto numero di domande, raccomandiamo un’attenta lettura del regolamento stesso, contattando per eventuali approfondimenti o chiarimenti il servizio economico finanziario, che rimane a completa disposizione.

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Circolari Unindustria giovedì 31 luglio 2008



In questi giorni  la Camera ha approvato la manovra economica del Governo per il 2009. Ecco quindi una sintesi dei punti più significativi con il commento di Confindustria.
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Circolari Unindustria martedì 27 maggio 2008

Bologna 26 maggio 2008
Protocollo n°
795/2008/U

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Alla c.a. dell’Ufficio personale

Oggetto
Comunicazioni all'INAIL: 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno; 2) Trasferte del personale.

 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno[1]

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha formalmente reso noto[2] che: “ …è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime …” (vale a dire a decorrere dalla cessazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni).

2) Trasferte del personale

Non va data comunicazione della trasferta all’INAIL in tutti i casi in cui il personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della PAT aziendale.

La Direzione generale dell’INAIL, con nota del 22 maggio 2008 ha, infatti, reso noto che l’obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la comunicazione della trasferta debba considerarsi sussistente solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all’Istituto[3].



[1] Ai sensi dell’ art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Vedasi al riguardo le precedenti circolari di Unindustria del 15 e 16 maggio u.s.

[2] Nota prot. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008.

[3] Art. 12 comma 3, del DPR n. 1124/65 “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro”.

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Circolari Unindustria giovedì 15 maggio 2008

Bologna 15 maggio 2008
Protocollo n°
716/2008/U

Alle aziende associate

Oggetto
Testo Unico su Salute e sicurezza sul lavoro - Obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento - Documentazione del Seminario 13 maggio 2008 

Il Testo Unico in oggetto ha introdotto[1] l'obbligo di comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

L'adempimento, pur sanzionato[2] (sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro), non é corredato da previsioni regolatorie che ne consentano un’agevole attuazione (in  particolare, non viene stabilito un termine entro il quale ottemperare).

Il nuovo obbligo si sovrappone all'analogo e preesistente obbligo di registrazione degli stessi eventi nel registro infortuni, di cui si prevede la cessazione (al pari di quello di tenuta del registro) dallo scadere dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale (SINP)[3].

Il farraginoso combinato disposto delle disposizioni appena richiamate rischia, se non plausibilmente interpretato, di creare incertezza nelle imprese e di esporle  a gravosi addebiti sanzionatori.

La Direzione Generale dell'Inail, interpellata per le vie brevi da Confindustria, su indicazione (verbale) del Ministero del lavoro, si é espressa nel senso che l'obbligo di comunicazione allo stesso Istituto possa ritenersi operante solo a decorrere dal momento in cui verrà a cessare l'analogo obbligo di iscrizione nel registro infortuni, vale a dire, sei mesi dopo l'emanazione del citato decreto di regolamentazione della materia.

In attesa del chiarimento ufficiale, che sarà richiesto da Confindustria mediante interpello, è opportuno che le aziende interessate, a partire da oggi 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, fatte salve le disposizioni sulla valutazione dei rischi, che entreranno in vigore dal 29 luglio p.v.) segnalino a fini cautelativi alle Sedi competenti dell'Inail i medesimi eventi da iscrivere nel registro infortuni, utilizzando a questo scopo le modalità ritenute più agevoli.

Si informa infine che è disponibile sul sito Web dell’Associazione[4] la documentazione relativa al Seminario tenutosi il 13 maggio sul Testo Unico su Salute e Sicurezza sul lavoro.

[1] art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 81/2008
[2] art. 55, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 81/2008
[3] art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008
[4] All’indirizzo www.unindustria.bo.it download in Canale tematico “Salute/sicurezza sul lavoro”, Materie:Igiene e sicurezza”, “Infortuni sul lavoro”, “Prevenzione incendi”, “Sicurezza delle macchine”

Precisiamo che occorre valutare la legislazione vigente nei singoli stati europei, in quanto non tutti gli addebiti di IVA possono essere oggetto di rimborso, oppure le regole per la presentazione delle domande possono prevedere una retroattività anche fino a 5 anni.

Il rimborso spetta anche per l’IVA addebitata per le medesime operazioni in Paesi fuori dell'UE. Oltre ai presupposti soggettivi ed oggettivi summenzionati per i Paesi comunitari, è necessario che sussista una condizione di reciprocità tra lo Stato cui si richiede il rimborso e lo Stato di appartenenza dell'operatore economico.

Download IconScarica la circolare 716 completa.

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