giovedì 11 marzo 2010
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Circolari Unindustria mercoledì 04 febbraio 2009

Bologna, 4 febbraio 2009
Protocollo n° 252/2009/U


Alla c.a. del Responsabile Risorse Umane e
Amministrazione del Personale

Oggetto
Autoliquidazione dei premi INAIL 2008- 2009

Il 16 febbraio 2009 scade il termine per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni (mod. 1031 – ex modello 10 SM). In merito l’INAIL ha scandito diversi termini di presentazione del modello 1031 e, più precisamente:
  • 16 febbraio per la presentazione cartacea;
  • 16 marzo per l'invio telematico a mezzo Internet (invio di file) o con il servizio internet ALPI On Line.
Indipendentemente dalla scelta fatta per la presentazione del modello, il pagamento deve essere effettuato, tramite mod. F24, da tutte le aziende entro il 16 febbraio 2009

Circolari Unindustria martedì 03 febbraio 2009

Bologna 3 febbraio 2009
Protocollo n° 237/2009/U


Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante

Oggetto
C.C.I.A.A. – Contributi a favore delle imprese operanti nella provincia di
Bologna per investimenti finalizzati allo sviluppo dell’informatizzazione e del
commercio elettronico.

Rammentiamo alle aziende associate che il

28 febbraio 2009

è l’ultimo giorno valido per la presentazione delle domande relative al bando per la concessione di contributi agli investimenti per l’informatizzazione dei propri processi e per lo sviluppo del commercio elettronico, secondo quanto previsto nel regolamento riportato sul sito della CCIAA (www.bo.camcom.it).

Desideriamo evidenziare che la data sopraindicata costituisce l’ultima scadenza, in quanto il bando non sarà ripetuto nel 2009.

L’agevolazione viene erogata sugli investimenti effettuati nel semestre precedente (ovvero dal 1/7/2008 al 31/12/2008).

Rimane sempre fondamentale, oltre alle incombenze definite nel regolamento, essere in possesso di regolare fattura e di copia del versamento di almeno il 30% del valore imponibile, relativo agli investimenti effettuati, riportanti sempre le date ricomprese nel semestre di riferimento.

Ricordando che l’agevolazione prevede un incentivo, a fondo perduto, pari al 20% dell’imponibile sulle spese ammissibili, salvo riparto prevedibile per l’alto numero di domande, raccomandiamo un’attenta lettura del regolamento stesso, contattando per eventuali approfondimenti o chiarimenti il servizio economico finanziario, che rimane a completa disposizione.

Circolari Unindustria giovedì 31 luglio 2008



In questi giorni  la Camera ha approvato la manovra economica del Governo per il 2009. Ecco quindi una sintesi dei punti più significativi con il commento di Confindustria.
Circolari Unindustria martedì 27 maggio 2008

Bologna 26 maggio 2008
Protocollo n°
795/2008/U

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Alla c.a. dell’Ufficio personale

Oggetto
Comunicazioni all'INAIL: 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno; 2) Trasferte del personale.

 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno[1]

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha formalmente reso noto[2] che: “ …è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime …” (vale a dire a decorrere dalla cessazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni).

2) Trasferte del personale

Non va data comunicazione della trasferta all’INAIL in tutti i casi in cui il personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della PAT aziendale.

La Direzione generale dell’INAIL, con nota del 22 maggio 2008 ha, infatti, reso noto che l’obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la comunicazione della trasferta debba considerarsi sussistente solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all’Istituto[3].



[1] Ai sensi dell’ art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Vedasi al riguardo le precedenti circolari di Unindustria del 15 e 16 maggio u.s.

[2] Nota prot. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008.

[3] Art. 12 comma 3, del DPR n. 1124/65 “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro”.

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