
PENALI NEWSLOT. IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE RICORSO DI BETPLUS CONTRO SENTENZA TAR.
“Ritenuto che le questioni evocate nell’appello necessitano di approfondimento nel merito e che, nelle more di ciò, a fronte di un ingente danno patrimoniale per la parte appellante, non si ravvisa un grave e irreparabile pregiudizio per l’Amministrazione per effetto del differimento della riscossione delle penali all’esito del presente giudizio, tenuto conto anche del tempo impiegato dalla stessa Amministrazione per irrogare le predette penali” .Questa la motivazione sulla base della quale i Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e quindi sospende l'efficacia della sentenza del Tar Lazio del novembre scorso che aveva approvato il nuovo conteggio effettuato dall’Aams delle penali per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio. Il Tar Lazio il 26 novembre ha respinto i ricorsi proposti dai tutti e dieci i concessionari per le penali delle Newslot. Ai gestori è stato contestato il mancato rispetto di una serie di prescrizioni previste dalle convenzioni firmate con i Monopoli di Stato e tra le tante la mancata correttezza delle modalità di gioco e la trasparenza delle vincite. Il Collegio osservava che i provvedimenti impugnati "appaiono correttamente ed adeguatamente motivati, avendo l'amministrazione procedente esercitato il potere di comminazione delle penali nell'ambito del quadro di configurazione delineato in termini di particolare puntualità e specificità". Inoltre, sempre il Collegio, ritiene che non sia stata fornita "prova adeguata dell'impossibilità della prestazione dovuta, essendosi le ricorrenti limitate ad apodittiche affermazioni in ordine alle difficoltà riscontrate per il numero elevato degli apparecchi da collegare, circostanze conosciute al momento dell'assunzione dell'impegno contrattuale e in relazione alle quali avrebbe dovuto essere diversamente atteggiato lo sforzo richiesto per l'esecuzione della prestazione dovuta". Per le prossime ore si attende la pubblicazione delle sentenze relative a oltre 30 ricorsi presentati nel 2008.
La vicenda nasce a giugno del 2007, quando i Monopoli, sulla base degli accertamenti condotti Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti, inoltra ai concessionari una richiesta di risarcimento per presunto danno erariale . Ad aprile del 2008 il Tar annulla le multe 'perche' adottate a prescindere dalla preliminare verifica di ragionevolezza e congruita' rispetto agli inadempimenti, al loro impattare sulla buona attuazione del rapporto contrattuale, alle conseguenze negative sull'ottimale realizzazione dell'interesse pubblico perseguito'. Le multe vengono quindi rideterminate dai Monopoli, questa volta in maniera legittima, almeno a giudizio del Tar. Sulla vicenda, tuttavia, pende ancora, in Cassazione, il regolamento di giurisdizione per decidere se sulla materia sia competente a decidere il giudice amministrativo o il giudice contabile. Il Consiglio di Stato 'considerato che le istanze istruttorie di parte appellante, involgenti valutazioni di tipo tecnico e non mere verificazioni, non possono essere delibate nella presente fase cautelare stante la sommarietà della cognizione che la caratterizza, ma potranno essere valutate in sede di fissazione dell’udienza di merito' ha quindi accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata. (Fonte: Jamma)
|
Comunicati ACMICOMUNICATO STAMPAL'Associazione Nazionale dei Costruttori di Macchine da Intrattenimento a margine dei lavori del Consiglio Direttivo svoltosi mercoledì a Milano, nel ribadire con forza il proprio ruolo a tutela della categoria dei Costruttori e della filiera... Leggi tutto...Circolari UnindustriaCIRC. 252: AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI INAIL 2008-2009Bologna, 4 febbraio 2009 Protocollo n° 252/2009/U Alla c.a. del Responsabile Risorse Umane e Amministrazione del Personale Oggetto Autoliquidazione dei premi INAIL 2008- 2009 Il 16 febbraio 2009 scade il termine per effettuare la dichiarazione delle... Leggi tutto... |
|
“Ritenuto che le questioni evocate nell’appello necessitano di approfondimento nel merito e che, nelle more di ciò, a fronte di un ingente danno patrimoniale per la parte appellante, non si ravvisa un grave e irreparabile pregiudizio per l’Amministrazione per effetto del differimento della riscossione delle penali all’esito del presente giudizio, tenuto conto anche del tempo impiegato dalla stessa Amministrazione per irrogare le predette penali” .Questa la motivazione sulla base della quale i Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e quindi sospende l'efficacia della sentenza del Tar Lazio del novembre scorso che aveva approvato il nuovo conteggio effettuato dall’Aams delle penali per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio. 





