giovedì 29 luglio 2010
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Fisco mercoledì 02 dicembre 2009
FINANZIARIA 2010 - ALCUNI DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
 
Introiti dei giochi alle Regioni

 Dopo il comma 55 inserire i seguenti:

      55-bis. Al fine di garantire pari opportunità per tutte le Regioni Italiane e in considerazione delle norme di riferimento in materia di federalismo fiscale, così come previsto dal decreto direttoriale 11 giugno 2009 «Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto al suo gioco complementare e opzionale», all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1993 n. 559 dopo le parole «bilancio dello stato» vi sono aggiunte le seguenti «e per a quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in ciascuna Regione alle regioni stesse». 

      55-ter. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 55-bis, valutate in 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede i sensi dell'articolo 3, comma 2.
 
      Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Viola, Baretta.
 
Art. 2-bis.
 
(Regionalizzazione del gettito dell'Irpeg e dell'Irpef e Modifiche al regime di entrate proprie della Regione Sardegna).
      1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge Finanziaria 2003 - il terzo periodo della lettera b) del comma I dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché dell'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione Sicilia o della Regione Sardegna, ma che in esse dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regioni stesse.
      2. Contestualmente all'entrata in vigore dei criteri stabiliti dall'Alta Commissione il Governo, in accordo con la Regione Sardegna, è delegato a provvedere alla conforme modifica della lettera a) dell'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
      3. All'articolo 8 dello statuto della Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dai nove decimi del gettito delle imposte di bollo, delle imposte di registro - o dell'imposta sul valore aggiunto ove applicata in sostituzione anche parziale dell'imposta di registro -, di quelle ipotecarie, sul consumo di energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative, riferite ad atti, attività o beni relativi al territorio della Regione o su di esso esistenti;»;
 
          b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «c) dai nove decimi del gettito tributario dei giochi, delle scommesse e delle lotterie nazionali, anche se gestiti in concessione, relativamente a qualsiasi tipo di giocata effettuata nel territorio della Regione;»;
 
          c) alla lettera d), dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600», sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle compensazioni quali risultanti in sede di dichiarazione dei redditi e calcolate sulla base delle risultanze contabili dei concessionari della riscossione operanti sul territorio della Regione;»;
 
          d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dai nove decimi delle accise applicate dallo Stato sui prodotti la cui lavorazione sia stata eseguita nella Regione;»;
 
          e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) dai nove decimi delle accise applicate sui prodotti soggetti al monopolio dei tabacchi, consumati nella Regione;».
 
      Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
 
      Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      6-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare tale da comportare una riduzione quantificata complessivamente in 750 milioni di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 250 milioni di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 500 milioni di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali.
 
Cicu.
 
Ancora qualche ritocco alle videolotterie e via il numero massimo di slot per concessionario
Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
 
      55-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera 1) alinea del Decreto legge 28 Aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo parole «, ambienti dedicati» siano aggiunte le seguenti parole: «dalla generazione casuale delle combinazioni vincenti, che può avvenire sia presso il sistema di elaborazione sia presso il software del terminale,» 
      55-ter. All'articolo 12, comma 1, lettera 1), punto 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è aggiunto il seguente periodo «Dette percentuali non possono, comunque, superare il 26,65 per cento della raccolta netta, definita sottraendo alla raccolta del gioco le somme restituite in vincite e rimborsi ai giocatori secondo i regolamenti di gioco
      55-quater. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più amplia applicazione alla previsione contenuta all'articolo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato il limite al numero massimo di apparecchi di gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4 della convenzione di concessione di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Aracu.

Case da gioco in Sicilia
Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
      56. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
      57. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.
Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
      56. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
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