IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ACCOGLIE RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO DI AAMS
(Jamma) - Con decreto del 21 gennaio 2009 del Presidente della Repubblica è stato accolto il ricorso straordinario di un gestore di apparecchi da intrattenimento che si è visto negare dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato la verifica di conformità di apparecchi da intrattenimento.
I fatti
Una nota azienda di gestione di apparecchi automatici da intrattenimento si è rivolta all’avvocato Stefano Rossi del Foro di Latina che, dopo il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico contro la reiezione di istanze di verifica di conformità di apparecchi da divertimento e intrattenimento, in collaborazione con l’avvocato Generoso Bloise, segretario generale della SAPAR (associazione di gestori apparecchi da intrattenimento), ha assistito l’azienda nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Presidenza, sulla questione, ha chiesto parere al Consiglio di Stato, fornito il 23 settembre 2008 dalla III Sezione (n.1980/08) con il quale, sostanzialmente, sostiene quanto segue.
Premesso che l’azienda aveva presentato all'Ufficio competente dell'AAMS istanza di verifica di conformità di apparecchi che distribuiscono premi consistenti in prodotti non convertibili in denaro e che successivamente AAMS comunicava di non poter prendere in considerazione l’istanza, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio del 31 marzo 2006 disposto dalla circolare n. 1/GIOCHI/ ADI /2006. In seguito il titolare dell’azienda reiterava l'istanza adducendo a scusante del ritardo motivi di salute. Il Direttore dell'Ufficio regionale rigettava anche questa istanza. Così l’azienda proponeva ricorso gerarchico motivato dal fatto che il termine perentorio del 31 marzo 2006 era stato previsto da una semplice circolare, dal fatto che il ritardo consisteva in un solo giorno, cadente peraltro di sabato, e dal fatto che il ritardo era stato motivato da gravi motivi di salute. Maturato il silenzio-rigetto, veniva presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel quale si sosteneva:
a) che il termine perentorio era stato fissato da una circolare, che non aveva avuto adeguata pubblicità e non era conforme al decreto interdirettoriale, che la precedeva;
b) che il termine del 31 marzo 2006 contraddiceva quello dell'11 maggio 2006 fissato dal decreto interdirettoriale dell'8 novembre 2005;
c) che la ratio della perentorietà del termine del 31 marzo 2006 doveva ritenersi non rispondente alla realtà dei fatti;
d) che non si era tenuto conto del grave impedimento che aveva colpito il rappresentante della società interessata.
Considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificando l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n 388, ha introdotto un sistema di certificazione degli apparecchi e congegni da intrattenimento mediante esame di un esemplare che il produttore/ importatore è obbligato a presentare ad AAMS per la verifica tecnica previa distribuzione sul territorio; considerato che solo l’8 novembre 2005 veniva emanato il decreto per la definizione delle regole tecniche di produzione e importazione degli apparecchi di divertimento e intrattenimento e che tale decreto recava una sola disposizione transitoria riguardante gli apparecchi in oggetto: entro sei mesi dall’adozione del decreto tali apparecchi dovevano essere conformati alle regole ed alle procedure previste e che entro gli stessi termini sarebbero decaduti i precedenti nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Quindi le circolari n. 2006/5111/giochi/ADI e n. 2006/13406/giochi/ADI che impongono la rimozione degli apparecchi per i quali non era stata presentata la richiesta di accertamento di conformità ai sensi della circolare precedente. E l'ulteriore circolare del 10 maggio 2006 n.2008/15305/giochi/ADI che recitava “Gli apparecchi oggetto della richiesta di accertamento della conformità… presentata nei termini previsti dalla citata circ. n.1 Giochi/ADI/2006 potranno continuare ad esporre i precedenti nulla osta rilasciati dall'Amministrazione e potranno, quindi, continuare ad esercitare l'attività di gioco”, fermo restando l'obbligo di esibizione della copia della domanda di accertamento della conformità.
Con tale comportamento l'Amministrazione stessa ha trasformato il termine improrogabile del 31 marzo 2006 da termine per l'avvio di una procedura amministrativa che si sarebbe necessariamente dovuta concludere entro il 10 maggio 2006, in una condizione – non contemplata da nessuna norma di rango superiore - per l'esercizio del diritto del gestore, previsto dall'art.9 del decreto interdirettoriale dell'8 novembre 2005, a sottoporre a verifica gli apparecchi detenuti. In altre parole:
il termine del 31 marzo 2006, la cui scadenza fa decadere il proprietario o possessore dell'apparecchio dalla possibilità di sottoporlo a verifica non supera lo scrutinio di ragionevolezza in quanto non giustificato dall'esigenza di non superare per il compimento della procedura di accertamento il 10 maggio 2006; tanto è vero che l'Amministrazione ha consentito agli apparecchi non verificanti di continuare a funzionare in base alla presentazione della stessa domanda di accertamento.
Ne deriva che la rigida applicazione della circolare del 17 febbraio 2006 n.2006/51 1 I/Giochi/ADI fatta dall'Amministrazione nel caso di specie appare viziata da eccesso di potere sotto il profilo della illegittimità di una condizione all'esercizio di un diritto apposta da una semplice circolare ministeriale, per di più non pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sotto il profilo della irragionevolezza della perentorietà del termine ivi previsto; sotto il profilo della contraddittorietà dei comportamenti dell'Amministrazione e sotto il profilo della disparità di trattamento, visto che – seguendo il ragionamento con il quale l'Amministrazione giustifica l'atto adottato nei confronti della ricorrente - il 10 maggio 2006 per tutti i nulla osta precedentemente rilasciati sarebbero dovuti decadere, salvo che per gli apparecchi per i quali si fossero concluse le procedure di accertamento della conformità, potendosi, poi, rimettere in esercizio gli apparecchi, per i quali fosse stata prescritta a suo tempo domanda, solo quando l’AAMS avesse proceduto a concedere il nuovo nulla osta.
Tutte queste considerazioni inducono il Consiglio di Stato ad un parere favorevole all’accoglimento del ricorso. Così il Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e sulla proposta del Ministro delle Finanze ha accolto il ricorso il 21 gennaio 2009.