venerdì 11 dicembre 2009
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Giurisprudenza martedì 24 febbraio 2009
LA CAMERA VOTA LA FIDUCIA AL DECRETO MILLEPROROGHE. ECCO LE NOVITA'
(Jamma) Nella seduta di oggi la Camera con 284 voti a favore e 243 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Con l'entrata in vigore del decreto queste le novità per il settore giochi e intrattenimento.

RINVIO AL 30 GIUGNO 2009 IL TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DEL PREU PER IL 2006

Due commi in particolare differiscono, per quanto riguarda l'anno 2006, alcuni termini previsti dalla disciplina del prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) e dell’imposta sugli intrattenimenti relativa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
In particolare, il comma 3 modifica gli artt. 39-bis e 39-ter del già ricordato decreto-legge n. 269 del 2003, che riguardano gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Ai sensi del suddetto art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali, insieme con l’elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972 che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
Si ricorda che gli artt. 39-bis e 39-ter sono stati inseriti nel suddetto decreto-legge n. 269 del 2003 ad opera dell'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

L'art. 39-bis disciplina la liquidazione del prelievo erariale unico e il controllo dei versamenti, stabilendo che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari e al controllo della tempestività e della corrispondenza dei versamenti effettuati dai concessionari stessi rispetto al prelievo erariale unico dovuto.
L'art. 39-ter disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici, specificando che esse, unitamente agli interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. Si dispone, peraltro, che l’iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Il comma 3 in esame rinvia al 30 giugno 2009 il termine per la liquidazione del prelievo erariale unico per l’anno 2006 e al 30 giugno 2010 quello per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
La Relazione illustrativa afferma che dopo la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2006, n. 334, che ha riconosciuto al suddetto prelievo natura tributaria, in quanto sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, è conseguita la necessità di procedere ad una reconductio ad unum del “sistema tributario del P.R.E.U. sugli apparecchi da gioco” a quello previsto dalla normativa tributaria generale.
Da ciò sarebbe conseguita l’esigenza di provvedere al reimpianto dei processi utilizzati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fino al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007), operazione questa che, attesa la particolare complessità tecnico-informatica, ha richiesto al partner tecnologico dell’Amministrazione (Sogei) tempi di realizzazione maggiori di quelli originariamente previsti, che per quanto riguarda il 2006, hanno visto il rilascio delle relative procedure nel passato mese di dicembre 2008.

Analogamente il comma 4 fissa:
  • al 30 giugno 2009 il termine entro il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve eseguire il controllo dei versamenti effettuati, con riferimento all'anno 2006, dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; Il suddetto art. 14-ter, comma 1, del D.P.R. 640/1972, inserito dall'art. 1, comma 548, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce che, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'art. 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.Ai sensi dell'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 773 del 1931, si considerano apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; [b) soppresso]; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
  • al 30 giugno 2010 il termine entro il quale dovranno essere resi esecutivi a titolo definitivo i ruoli in cui sono iscritte le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del suddetto art. 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, con riferimento all'anno 2006; Il suddetto art. 14-quater, comma 1, del d.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'art. 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
  • al 30 giugno 2011 il termine entro il quale devono essere notificate, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento recanti i ruoli suddetti, con riferimento all'anno 2006. L'art. 14-quater, comma 2, del d.P.R. n. 640 del 1972, anch'esso inserito dall'art. 1, comma 548, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.
SI' A QUATTRO DUE NUOVI DIRIGENTI PER L'AAMS
16-bis. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i predetti incarichi, da conferire su posti individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla dotazione organica dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata ad avvalersi di personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
INTERNET POINT. ESTESO L'OBBLIGO DI LICENZA FINO AL 31 DICEMBRE 2009

Chi intende aprire un internet point nel corso dell'anno dovrà munirsi di licenza. E' quanto prevede un provvedimento contenuto nel decreto 'milleproroghe' all'esame del Senato con il quale l'obbligo di licenza, che scadeva il 31 dicembre 2008, viene prorogato di un altro anno. 'Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalita` criminose, come testimoniato dalle risultanze', così il Governo spiega il ricorso al provvedimento'. Da qui il ricorso a 'stringenti misure di controllo'. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,prevede l’obbligo di licenza per l’apertura di esercizi pubblici nei quali siano resi disponibili al pubblico apparecchi per comunicazioni telematiche. Tale disposizione, originariamente,doveva trovare applicazione fino al 31 dicembre 2007.
A seguito dell’allarmante situazione internazionale e delle recenti operazioni di polizia sul territorio nazionale, si ritiene pertanto necessario prorogare per un altro anno il predetto termine, gia` prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
In pratica, con il dl 144/2005 era stata prevista la necessità di una specifica autorizzazione di ps e l’adozione di misure di identificazione degli utenti non solo di coloro che utilizzano le postazioni degli internet point ma anche di coloro che utilizzano la rete wifi negli alberghi, aeroporti e altre aree dedicate. E dire che nella relazione al dl del 2005, lo stesso Governo rilevava che il codice delle comunicazioni considera libere le attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e sicurezza dello Stato" spiega a Jamma la dottoressa Marilisa Bombi. "In sostanza ci si chiede, se oggi, questi vincoli hanno ancora senso nel momento in cui con la maggior parte dei cellulari è possibile navigare utilizzando altre tecnologie anche se con maggiori costi. Questo blocco, peraltro, che nessun altro Paese in Europa ha adottato impedisce a molti comuni di proseguire nei programmi di informatizzazione delle città. Tra questi, va citato il programma del Comune di Pordenone "Internet gratis ai cittadini" e Venezia, dove l’azienda comunale che si occupa di telecomunicazioni e tecnologie di rete, sta lavorando dal 2005 per creare un’infrastruttura in grado di connettere Venezia, Mestre e che sarà pronta entro i primi mesi del 2009. Infine, va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008, ha dichiarato incostituzionale una legge della Lombardia perchè prevedeva, oltre agli obblighi previsti dalle leggi statali, anche un'autorizzazione comunale per l'apertura dei phone center. Secondo la Corte, l’introduzione di ulteriori vincoli a meno di situazioni eccezionali e temporanee confligge con le scelte comunitarie in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. Ed è evidente che le reiterazioni del termine fanno venir meno quella temporaneità dei vincoli che erano alla base delle limitazioni poste tre anni e mezzo fa
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