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Circolari Unindustria martedì 27 maggio 2008
CIRC. 795: COMUNICAZIONI ALL'INAIL

Bologna 26 maggio 2008
Protocollo n°
795/2008/U

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Alla c.a. dell’Ufficio personale

Oggetto
Comunicazioni all'INAIL: 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno; 2) Trasferte del personale.

 1) Assenze per infortuni di almeno un giorno[1]

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha formalmente reso noto[2] che: “ …è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime …” (vale a dire a decorrere dalla cessazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni).

2) Trasferte del personale

Non va data comunicazione della trasferta all’INAIL in tutti i casi in cui il personale continui ad esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della PAT aziendale.

La Direzione generale dell’INAIL, con nota del 22 maggio 2008 ha, infatti, reso noto che l’obbligo per il datore di lavoro/committente di effettuare la comunicazione della trasferta debba considerarsi sussistente solo ed esclusivamente nel caso in cui il personale si trovi ad essere esposto a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all’Istituto[3].



[1] Ai sensi dell’ art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Vedasi al riguardo le precedenti circolari di Unindustria del 15 e 16 maggio u.s.

[2] Nota prot. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008.

[3] Art. 12 comma 3, del DPR n. 1124/65 “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro”.

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