
CIRC. 795: COMUNICAZIONI ALL'INAIL
![]() Bologna 26 maggio 2008 Oggetto 2) Trasferte del
personale Non va data comunicazione della
trasferta all’INAIL in tutti i casi in cui il personale continui ad
esercitare le stesse lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della
polizza dipendenti della PAT aziendale. La Direzione generale dell’INAIL,
con nota del 22 maggio [1] Ai sensi
dell’ art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
sicurezza). Vedasi al riguardo le precedenti circolari
di Unindustria del 15 e 16
maggio u.s. [2] Nota prot.
25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008. [3] Art. 12 comma 3, del DPR n. 1124/65 “I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro”.
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