
CIRC. 716: TESTO UNICO SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
![]() Bologna 15 maggio 2008 Alle aziende associate Oggetto Il Testo Unico in oggetto ha introdotto[1] l'obbligo di comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il nuovo obbligo si sovrappone all'analogo e preesistente obbligo di registrazione degli stessi eventi nel registro infortuni, di cui si prevede la cessazione (al pari di quello di tenuta del registro) dallo scadere dei sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale (SINP)[3]. Il farraginoso combinato disposto delle disposizioni appena richiamate rischia, se non plausibilmente interpretato, di creare incertezza nelle imprese e di esporle a gravosi addebiti sanzionatori. La Direzione Generale dell'Inail, interpellata per le vie brevi da Confindustria, su indicazione (verbale) del Ministero del lavoro, si é espressa nel senso che l'obbligo di comunicazione allo stesso Istituto possa ritenersi operante solo a decorrere dal momento in cui verrà a cessare l'analogo obbligo di iscrizione nel registro infortuni, vale a dire, sei mesi dopo l'emanazione del citato decreto di regolamentazione della materia. In attesa del chiarimento ufficiale, che sarà richiesto da Confindustria mediante interpello, è opportuno che le aziende interessate, a partire da oggi 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, fatte salve le disposizioni sulla valutazione dei rischi, che entreranno in vigore dal 29 luglio p.v.) segnalino a fini cautelativi alle Sedi competenti dell'Inail i medesimi eventi da iscrivere nel registro infortuni, utilizzando a questo scopo le modalità ritenute più agevoli. Si informa infine che è disponibile sul sito Web dell’Associazione[4] la documentazione relativa al Seminario tenutosi il 13 maggio sul Testo Unico su Salute e Sicurezza sul lavoro. [1] art. 18, comma 1, lett. r, del D.Lgs. n. 81/2008 Precisiamo che occorre valutare la legislazione vigente nei singoli stati europei, in quanto non tutti gli addebiti di IVA possono essere oggetto di rimborso, oppure le regole per la presentazione delle domande possono prevedere una retroattività anche fino a 5 anni. Il rimborso spetta anche per l’IVA addebitata per le medesime operazioni in Paesi fuori dell'UE. Oltre ai presupposti soggettivi ed oggettivi summenzionati per i Paesi comunitari, è necessario che sussista una condizione di reciprocità tra lo Stato cui si richiede il rimborso e lo Stato di appartenenza dell'operatore economico.
|
|







