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Circolari Unindustria martedì 13 maggio 2008
CIRC. 710: RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ADDEBITATA NEI PAESI ESTERI



Bologna 13 maggio 2008
Protocollo n°
710/2008/U

Alla c.a. del Responsabile Amministrativo

Oggetto
RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ADDEBITATA NEI PAESI ESTERI

Il 30 giugno 2008 scade il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell’IVA estera addebitata nel corso del 2007, in occasione di fiere, manifestazioni o altro. I soggetti passivi d'imposta residenti in Italia possono richiedere il rimborso dell'I.V.A. addebitata in relazione a determinate operazioni, a condizione che nel Paese al quale intendano richiedere il rimborso non si siano identificati direttamente, non abbiano nominato un rappresentante fiscale, o non abbiano effettuato operazioni attive.

La richiesta di rimborso può essere presentata utilizzando il modulo in italiano (Modello IVA 79) compilato nella lingua ufficiale del Paese in cui si chiede il rimborso. Il rimborso deve riferirsi ad un periodo non inferiore ad un trimestre e non superiore ad un anno civile: se la domanda si riferisce ad un trimestre essa deve riguardare un importo di IVA di cui si chiede il rimborso non inferiore a 200 Euro, se invece è riferita ad un anno non deve essere inferiore a 25 Euro.

Per beneficiare del rimborso, è necessario inoltre allegare alla domanda:

-          un certificato di soggetto passivo di imposta rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio locale competente. L’attestato ha validità di un anno a decorrere dalla data di rilascio; in caso di presentazione di istanze trimestrali, si potranno allegare in quelle successive alla prima fotocopie dello stesso attestato presso lo stesso ente, avendo cura di indicare in quale domanda sia stato allegato l’originale.

-          le fatture originali comprovanti l'ammontare dell'imposta di cui si chiede il rimborso. Tali documenti verranno vistati dall'Ufficio competente e restituiti dopo l’approvazione dell’istanza di rimborso (anche se la normativa non impone l’obbligo di allegare i documenti che comprovano il pagamento dell’imposta, è comunque consigliabile allegare ad ogni fattura copia della contabile bancaria, o altro equivalente, con cui si attesta il pagamento dell’IVA di cui si chiede il rimborso).

Precisiamo che occorre valutare la legislazione vigente nei singoli stati europei, in quanto non tutti gli addebiti di IVA possono essere oggetto di rimborso, oppure le regole per la presentazione delle domande possono prevedere una retroattività anche fino a 5 anni.

Il rimborso spetta anche per l’IVA addebitata per le medesime operazioni in Paesi fuori dell'UE. Oltre ai presupposti soggettivi ed oggettivi summenzionati per i Paesi comunitari, è necessario che sussista una condizione di reciprocità tra lo Stato cui si richiede il rimborso e lo Stato di appartenenza dell'operatore economico.

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