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Notizie lunedì 07 aprile 2008
ECONOMIA E GIUSTIZIA: DUE MONDI CHE NON SI PARLANO
BurocraziaPubblichiamo con piacere un interesante articolo di Massimiliano Pucci, Presidente di Assotrattenimento, apparso recentemente sul sito di AS.TRO :

Anche il settore degli apparecchi da intrattenimento è entrato a pieno titolo nel cortocircuito politico-giudiziario che caratterizza ormai tutto il vivere italiano, laddove i più svariati campi sono interessati da conflitti di giurisdizione e competenza.

In materia elettorale si confrontano la Giurisdizione domestica delle Camere e il Giudice Amministrativo; in materia televisiva la Giurisdizione del Giudice Civile si scontra con quella amministrativa; in ordine agli atti e provvedimenti della P.A. la Giurisdizione Ordinaria dei Tribunali amministrativi è sottoposta a numerose deviazioni di percorso verso il Giudice civile a seconda del tipo di rapporto, diritto o interesse che viene individuato come oggetto della vertenza.

Oggi, possiamo affermare che il GIOCO, inteso come espressione del terziario avanzato più importante d’Europa per volume d’affari, le batte tutte!
Su di esso si concentra: Giustizia Civile, Giustizia Penale, Giustizia Amministrativa, Giustizia Tributaria, Giustizia Contabile, Giustizia Costituzionale.
Il fatto rasenta momenti esilaranti quando si assiste all’accavallamento – a volte conflittuale a volte no – di tutte le Giurisdizioni del “creato”.

Alcuni esempi significativi:
  1. In materia di sanzioni amministrative irrogate da A.A.M.S. a seguito di contestazioni di violazioni all’obbligo di collegamento telematico di apparecchi comma sei dell’art. 110 del TULPS, l’apparente giurisdizione del Giudice di Pace per il barista e del Tribunale per il noleggiatore è stata smentita dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite, a favore della Giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cagionando la migrazione di ricorsi vecchi e nuovi al cospetto del Giudice Speciale. Dopo neanche sei mesi, la Corte Costituzionale ha decretato l’illegittimità costituzionale della norma sulla base della quale le sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate, esponendo alla sospensione della vertenza per motivi di incostituzionalità tutti i ricorsi precedentemente obbligati alla migrazione.

    In sintesi: una sanzione da 2000 euro comminata, ad es., per intempestiva riparazione di un PDA può trasformarsi in cinque anni di vertenza prima ancora di sapere con quale criterio va appurata la negligenza di un gestore. Con buona pace del diritto di difesa, certezza del diritto, ecc. ecc. ecc.

  2. In materia di CTD, Tribunali Amministrativi, Consiglio di Stato, Giudici Penali di merito, Cassazione Penale, possiedono ciascuno un automo indirizzo interpretativo dell’articolo 88 del TULPS, e dei suoi limiti di operatività rispetto la normativa comunitaria.

    In sintesi: i concessionari di scommesse ancora non sanno se i CTD sono colleghi più fortunati, più furbi, totalmente abusivi, ovvero illegittimamente ostacolati nel loro operare al di fuori dai vincoli dell’Amministrazione Italiana, con buona pace del titolo con cui operano.

  3. In materia di rapporti tra Amministrazione dei Monopoli e Concessionari di rete per la gestione telematica delle new slot, T.A.R. e Corte dei Conti si contendono il ruolo di decifrare l’annosa questione delle c.d. penali previste dalla convenzione per l’erogazione tardiva delle prestazioni, emettendo provvedimenti sulla base di presupposti antitetici, e pertanto oggettivamente conflittuali: l’uno vaglia la legittimità dell’operato dell’Amministrazione (ed ha stabilito che non sono legittime le modalità con cui A.A.M.S. richiede ai Concessionari contemporaneamente penali e interessi per versamenti tardivi di PREU), l’altra, partendo dal presupposto dell’inefficienza amministrativa, contesta ai Concessionari i benefici asseritamente goduti per l’inerzia statale nel domandare penali per prestazioni tardive di completamento della rete.

    In sintesi: Concessionari e Pubblica Amministrazione si presentano reciprocamente e contemporaneamente sia come danneggiati l’uno dall’altra, sia come concorrenti della mancata percezione erariale degli importi potenzialmente incamerabili se certe penali fossero richiedibili.

    Con buona pace del principio di buon andamento della P.A. e dell’economicità delle risorse.

  4. Migliaia di congegni verificati dall’Amministrazione e corredati di titoli autorizzatori validi ed efficaci sotto il profilo amministrativo vengono sequestrati dalla Giustizia Penale perché un’indagine rivela indizi di falsità ideologica per induzione nei provvedimenti amministrativi. La Giurisdizione Penale sequestra e dopo quasi due anni dall’avvio dell’inchiesta non promuove l’esercizio dell’azione penale. Il Giudice Civile non viene adito in quanto senza l’accertamento dei fatti in sede giudiziaria non è possibile attribuire all’interlocutoria misura cautelare reale effetti di giudicato sulle responsabilità.

    In sintesi: centinaia di gestori perdono beni strumentali formalmente leciti stante l’efficacia dei titoli abilitativi, i concessionari perdono basi di ricavo di gestione, lo Stato perde PREU l’Amministrazione perde aggio, ma nessuno è responsabile dei danni.

La disamina potrebbe continuare con decine di altri casi.

La conclusione di questa panoramica non può che essere una:
la funzione del Giudice è quella di risolvere questioni e vertenze, possibilmente mediante la celere applicazione corretta e puntuale della Legge; la funzione della politica è quella di individuare Leggi la cui chiarezza non determini accavallamenti o conflitti tra Giurisdizioni; la funzione dell’economia è quella di crescere nel rispetto di Leggi possibilmente idonee a dettare oneri e precetti chiari e efficienti rispetto all’obiettivo di sviluppo e di sicurezza; la funzione delle Amministrazioni a cui la Legge affida compiti di metronomo economico è di agevolare lo sviluppo nel rispetto degli interessi pubblici.

Augurare buon lavoro ai futuri Governanti è d’obbligo, ma l’intimazione a darsi veramente da fare lo è altrettanto, perché una Giustizia approssimativa rivela anche l’approssimazione del c.d. contratto sociale posto alla base della società civile.

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