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Circolari Unindustria giovedě 27 marzo 2008
Circ. 455: Operazioni elettorali - assenza dal lavoro dei dipendenti


Bologna 26 Marzo 2008
Protocollo n° 455/2008/U

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
All’attenzione dell’Ufficio del personale

Oggetto
Operazioni elettorali - assenza dal lavoro dei dipendenti

Lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni ai seggi[1]
I lavoratori dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali[2]:

  • per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni hanno diritto di assentarsi dal lavoro;

  • nelle giornate lavorative hanno diritto di fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione;

  • per l’attività prestata al seggio nelle giornate festive (se non coincidenti con quella del riposo settimanale) o non lavorative (di norma il sabato, salvo modalità particolari di turnazione) hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposo compensativo, che l’azienda potrà concedere compatibilmente con le proprie esigenze tecniche e produttive;

  • per l’attività prestata al seggio nelle giornate festive, coincidenti con quella del riposo settimanale (generalmente la domenica, salvo modalità particolari di turnazione) hanno diritto al riposo compensativo, che l’Azienda concederà, nel rispetto del “criterio della immediatezza”;

  • debbono produrre copia del certificato di chiamata al seggio e attestato, firmato dal Presidente, con indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura; la certificazione relativa ai lavoratori che assolvono l’incarico di Presidente di seggio potrà essere vistata dal Vice-Presidente.

Lavoratori dipendenti impegnati nel voto
Le Aziende, al fine di consentire l’esercizio del voto ai lavoratori che debbono votare in comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, prenderanno in considerazione le richieste di permesso che siano avanzate allo scopo predetto, naturalmente nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto.

Nessun particolare trattamento retributivo è dovuto per i permessi di cui trattasi, che potranno essere concessi in conto ferie/permessi spettanti contrattualmente ovvero prevedendo il recupero delle ore di lavoro perdute


[1] Riferimenti: art. 119 del TU DPR del 30.3.1957 n. 361; art. 1, secondo comma, L. 53/90; Corte Costituzionale n. 452 del 4.12.1991; L. n. 69 del 29.1.1992; L. n. 62 del 16.4.2002.

[2] Presidente e Vice-Presidente; segretario; scrutatore; rappresentante di lista, di gruppo e di partito.

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