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Circolari Unindustria venerdì 08 febbraio 2008
Circ. 182: Modalità di richiesta delle detrazioni d’imposta da parte dei lavoratori


Bologna 4 febbraio 2008
Protocollo n° 182/2008/U

Oggetto Modalità di richiesta delle detrazioni d’imposta da parte dei lavoratori - Dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta per l’anno 2008.

MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE

La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 221, Legge n.244 del 24 dicembre 2007) ha introdotto alcune modifiche all’articolo 23 del D.P.R. n.600/1973. Le novità riguardano le modalità con cui i lavoratori dipendenti (ovvero i collaboratori coordinati continuativi) possono richiedere le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia al proprio datore di lavoro. In particolare, da quest’anno, è stabilito che il lavoratore, per beneficiare delle detrazioni d’imposta, deve:

  • dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni;
  • ndicare, necessariamente, il codice fiscale dei soggetti per i quali intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Il sostituto d’imposta, quindi, quale condizione essenziale per riconoscere i benefici fiscali ai lavoratori, deve acquisire dagli stessi, per ogni anno, un’apposita dichiarazione.
Si ricorda che in precedenza era sufficiente ottenere la dichiarazione all’inizio del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare eventuali variazioni che incidessero nella determinazione delle detrazioni spettanti.
L’altra novità prevista dalla Legge Finanziaria 2008 istituisce l’obbligo di indicare i codici fiscali dei soggetti per i quali il lavoratore intende usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12, del TUIR.Al riguardo si evidenzia che il Modello 770/2008 Semplificato richiede già di comunicare i dati relativi ai familiari che, nel 2007, sono stati fiscalmente a carico del sostituito (lavoratore), ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni, con l’indicazione del grado di parentela, del codice fiscale, del periodo di spettanza e della percentuale di detrazione attribuita.

(segue...) 

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